Il DM 10 marzo 1998 conteneva in un unico testo la valutazione del rischio incendio, le misure preventive, la gestione dell'emergenza, la formazione degli addetti e la manutenzione dei presidi. In attuazione dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 81/08, il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro, ha suddiviso queste materie in tre decreti distinti, con entrata in vigore scaglionata nel 2022.
Il DM 1 settembre 2021, detto decreto controlli, riguarda i controlli e la manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio ed è in vigore dal 25 settembre 2022. Il DM 2 settembre 2021, noto come decreto GSA, disciplina la gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza e la formazione degli addetti, ed è in vigore dal 4 ottobre 2022. Il DM 3 settembre 2021, chiamato minicodice, fissa i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio ed è in vigore dal 29 ottobre 2022.
Con l'ultima entrata in vigore il DM 10 marzo 1998 è uscito definitivamente di scena. Un errore che si incontra ancora nei DVR è il riferimento alle vecchie classi di rischio basso, medio ed elevato con i corsi di 4, 8 e 16 ore descritti secondo il decreto abrogato: la sostanza dei corsi è simile, ma l'impostazione e i riferimenti sono cambiati e il documento va aggiornato. La valutazione tecnica del rischio incendio e il Codice di prevenzione incendi saranno trattati nel Modulo B.