Modulo A · Blocco 6/7 (20–24 h) · Slide 6/50

La riforma antincendio del 2021: tre decreti al posto di uno

Il DM 10 marzo 1998 conteneva in un unico testo la valutazione del rischio incendio, le misure preventive, la gestione dell'emergenza, la formazione degli addetti e la manutenzione dei presidi. In attuazione dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 81/08, il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro, ha suddiviso queste materie in tre decreti distinti, con entrata in vigore scaglionata nel 2022.

Il DM 1 settembre 2021, detto decreto controlli, riguarda i controlli e la manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio ed è in vigore dal 25 settembre 2022. Il DM 2 settembre 2021, noto come decreto GSA, disciplina la gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza e la formazione degli addetti, ed è in vigore dal 4 ottobre 2022. Il DM 3 settembre 2021, chiamato minicodice, fissa i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio ed è in vigore dal 29 ottobre 2022.

Con l'ultima entrata in vigore il DM 10 marzo 1998 è uscito definitivamente di scena. Un errore che si incontra ancora nei DVR è il riferimento alle vecchie classi di rischio basso, medio ed elevato con i corsi di 4, 8 e 16 ore descritti secondo il decreto abrogato: la sostanza dei corsi è simile, ma l'impostazione e i riferimenti sono cambiati e il documento va aggiornato. La valutazione tecnica del rischio incendio e il Codice di prevenzione incendi saranno trattati nel Modulo B.