Modulo A · Blocco 6/7 (20–24 h) · Slide 7/50

Minicodice DM 3 settembre 2021: i luoghi di lavoro a basso rischio

Il DM 3 settembre 2021 ha introdotto una semplificazione rilevante: per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio fornisce nel proprio allegato I criteri semplificati, ispirati alla struttura del Codice di prevenzione incendi ma molto più snelli. Per tutti gli altri luoghi di lavoro si applicano i criteri del Codice di cui al DM 3 agosto 2015 oppure le regole tecniche verticali, se esistenti.

Per essere considerato a basso rischio, un luogo di lavoro deve rispettare congiuntamente diversi requisiti: non essere soggetto ai controlli dei Vigili del fuoco né dotato di specifica regola tecnica verticale; avere un affollamento complessivo non superiore a 100 occupanti; una superficie lorda complessiva non superiore a 1000 metri quadrati; piani situati a quota compresa tra meno 5 e più 24 metri; assenza di materiali combustibili o sostanze pericolose in quantità significative e di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

Un ufficio di trenta persone al primo piano di una palazzina, o una piccola officina di riparazione biciclette, rientrano tipicamente nel basso rischio. Un magazzino di imballaggi in cartone di 800 metri quadrati con stoccaggio a scaffale alto, invece, difficilmente supera il criterio sui materiali combustibili. Il RSPP verifica i requisiti uno per uno e lo scrive nel documento di valutazione, perché la classificazione determina le misure richieste e, indirettamente, il livello dei corsi per gli addetti.