Modulo A · Blocco 6/7 (20–24 h) · Slide 8/50

Decreto controlli DM 1 settembre 2021: manutenzione dei presidi

Il DM 1 settembre 2021 stabilisce che impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere controllati periodicamente e mantenuti efficienti secondo le disposizioni di legge, le norme tecniche e le istruzioni del fabbricante e dell'installatore. Gli esiti vanno annotati nel registro dei controlli, che il datore di lavoro tiene aggiornato e mette a disposizione degli organi di controllo. L'allegato I distingue la sorveglianza, verifica visiva che può essere svolta da lavoratori incaricati e informati, dal controllo periodico e dalla manutenzione, riservati a personale competente.

La novità più discussa è la figura del tecnico manutentore qualificato, descritta nell'allegato II: per operare su estintori, impianti idrici antincendio, sistemi di rivelazione e allarme, porte e finestre tagliafuoco, deve possedere requisiti di formazione ed esperienza e superare una valutazione dei requisiti con la partecipazione dei Vigili del fuoco. Il RSPP, quando esamina un contratto di manutenzione, chiede evidenza della qualifica dei tecnici che effettivamente intervengono.

Sul piano tecnico, per gli estintori la norma di riferimento è la UNI 9994-1, che prevede il controllo periodico almeno semestrale e la revisione con cadenze legate all'agente estinguente, ad esempio 36 mesi per gli estintori a polvere e 60 mesi per quelli a CO2. Per naspi e idranti a muro si fa riferimento alla UNI EN 671-3. In uno stabilimento con decine di presidi conviene una mappa numerata che colleghi ogni estintore alla riga del registro.