Il DM 15 luglio 2003, n. 388, regolamento sul pronto soccorso aziendale, classifica le aziende o unità produttive in tre gruppi, tenendo conto della tipologia di attività, del numero dei lavoratori e dei fattori di rischio. La classificazione determina le attrezzature minime e la durata della formazione degli addetti, ed è effettuata dal datore di lavoro sentito il medico competente, quando previsto.
Appartengono al gruppo A tre categorie: le aziende con attività industriali soggette agli obblighi di notifica o rapporto di sicurezza per i rischi di incidente rilevante, le centrali termoelettriche, gli impianti nucleari, le aziende estrattive e quelle che fabbricano esplosivi; le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato appartenenti a gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro; le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura. Il gruppo B comprende le aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A; il gruppo C quelle con meno di tre lavoratori non comprese nel gruppo A.
Il datore di lavoro di un'azienda del gruppo A deve comunicare l'appartenenza all'Azienda sanitaria locale competente sul territorio. Un errore frequente è considerare il gruppo A solo per le grandi industrie: un'impresa edile con dieci operai a tempo indeterminato appartiene spesso al gruppo A per l'indice infortunistico del settore.