Modulo A · Blocco 6/7 (20–24 h) · Slide 22/50

Sorveglianza sanitaria: definizione, presupposti e limiti

L'art. 2, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 81/08 definisce la sorveglianza sanitaria come l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. È svolta dal medico competente, che il datore di lavoro nomina quando la sorveglianza è obbligatoria e quando la valutazione dei rischi lo richiede.

Secondo l'art. 41, comma 1, la sorveglianza è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni della Commissione consultiva permanente, oppure quando il lavoratore ne faccia richiesta e il medico competente la ritenga correlata ai rischi lavorativi. I casi previsti dalla normativa sono numerosi: esposizione a rumore oltre i valori superiori di azione, a vibrazioni oltre i valori d'azione, ad agenti chimici pericolosi non a rischio irrilevante per la salute, ad agenti cancerogeni e biologici, uso di videoterminali per almeno venti ore settimanali, movimentazione manuale dei carichi, lavoro notturno.

Il comma 3 pone dei limiti: le visite non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza né negli altri casi vietati dalla normativa vigente. Il comma 4 consente, nei casi e alle condizioni previsti dall'ordinamento, accertamenti per verificare l'assenza di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti nelle mansioni a rischio, tema ripreso nel Modulo B. Una visita fatta senza presupposti di rischio non è prevenzione ma un'ingerenza nella sfera personale del lavoratore.