L'art. 25 attribuisce al medico competente compiti che vanno ben oltre l'ambulatorio. Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure di tutela, alla formazione e informazione dei lavoratori e all'organizzazione del primo soccorso. Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o con una cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale va comunicata al datore di lavoro perché sia annotata nel DVR.
In occasione della riunione periodica dell'art. 35, il medico comunica per iscritto al datore di lavoro, al RSPP e ai RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul loro significato ai fini delle misure di tutela. Informa ogni lavoratore sul significato della sorveglianza e sui risultati degli accertamenti, rilasciando a richiesta copia della documentazione sanitaria, e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione, come i monitoraggi del rumore o degli agenti chimici, i cui risultati devono essergli forniti tempestivamente.
Un sopralluogo utile non è una passeggiata di cortesia: il medico dovrebbe vedere le postazioni critiche durante il lavoro reale, nel turno in cui le esposizioni sono maggiori, e redigere un verbale con osservazioni e proposte. Se il verbale annuale è sempre identico e privo di indicazioni, il RSPP ha motivo di proporre un sopralluogo più mirato, ad esempio dedicato alla movimentazione dei carichi in magazzino.