L'art. 74 definisce dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Il comma 2 esclude espressamente alcuni oggetti: gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere, le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio, i materiali sportivi, quelli per l'autodifesa e gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi.
L'art. 75 ne fissa il carattere residuale: i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. È l'applicazione diretta del principio dell'art. 15 sulla priorità delle misure collettive.
Un esempio chiarisce la logica. In un reparto di smerigliatura, prima di distribuire maschere filtranti si valuta l'aspirazione localizzata sulla mola; in una linea di imbottigliamento rumorosa si valutano cappottature e materiali fonoassorbenti prima degli inserti auricolari. Il DPI resta spesso necessario per il rischio residuo, ma non può essere la prima e unica risposta. Un DVR in cui la misura proposta per quasi ogni rischio è un DPI rivela una valutazione che non ha cercato soluzioni alla fonte.