Modulo A · Blocco 6/7 (20–24 h) · Slide 39/50

Art. 77: scelta, gestione e addestramento obbligatorio

L'art. 77 descrive i passi del datore di lavoro. Per la scelta deve analizzare e valutare i rischi che non possono essere evitati con altri mezzi, individuare le caratteristiche che i DPI devono avere tenendo conto dei rischi introdotti dagli stessi, valutare e confrontare i dispositivi disponibili sul mercato sulla base delle informazioni dei fabbricanti e aggiornare la scelta a ogni variazione significativa. Deve anche stabilire le condizioni d'uso, in particolare la durata, in base all'entità del rischio, alla frequenza dell'esposizione, alle caratteristiche del posto di lavoro e alle prestazioni del DPI.

Nella gestione quotidiana il datore di lavoro mantiene i DPI in efficienza e in condizioni d'igiene con manutenzioni, riparazioni e sostituzioni; ne garantisce l'uso personale o, quando l'uso da parte di più persone è inevitabile, adotta misure perché non crei problemi sanitari; fornisce istruzioni comprensibili; informa preventivamente il lavoratore dei rischi da cui il DPI lo protegge; stabilisce procedure per la riconsegna e il deposito al termine dell'uso; assicura una formazione adeguata e, se necessario, uno specifico addestramento.

Il comma 5 rende l'addestramento in ogni caso indispensabile per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito. Una semplice consegna con firma del ricevimento non basta: serve una sessione pratica in cui il lavoratore indossa il dispositivo, ne verifica il corretto posizionamento e dimostra di saperlo usare, con registrazione di contenuti, durata, istruttore ed esito.