Modulo A · Blocco 6/7 (20–24 h) · Slide 40/50

Art. 78: gli obblighi del lavoratore verso i propri DPI

L'art. 78 individua gli obblighi dei lavoratori in materia di DPI, in coerenza con l'art. 20. Il lavoratore si sottopone al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro e utilizza i DPI messi a disposizione conformemente all'informazione, alla formazione e all'addestramento ricevuti. Ha cura dei dispositivi, non vi apporta modifiche di propria iniziativa, al termine dell'utilizzo segue le procedure aziendali per la riconsegna e segnala immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato.

Le modifiche di propria iniziativa sono più frequenti di quanto si pensi: elmetti forati per ventilazione, cordini anticaduta accorciati con un nodo, inserti auricolari tagliati per renderli più comodi, visiere rimosse dalle maschere da saldatore. Ognuna di queste modifiche annulla le prestazioni certificate. Anche l'uso di DPI personali portati da casa, non scelti dall'azienda, è da evitare perché sfugge alla valutazione.

Il mancato uso dei DPI non è solo un problema del lavoratore. Il preposto ha l'obbligo di sovrintendere e vigilare sull'osservanza delle disposizioni aziendali e sull'uso dei mezzi di protezione e, dopo la legge 215/2021, di intervenire per modificare il comportamento non conforme. Per il RSPP, un tasso ricorrente di mancato uso è un indicatore da analizzare: spesso dietro c'è un DPI scomodo, una taglia sbagliata o un'attività in cui il dispositivo ostacola davvero il lavoro.