L'articolo 2 del D.Lgs. 81/08 dà tre definizioni che conviene conoscere alla lettera, perché sono il metro con cui un ispettore o un giudice valutano se un obbligo è stato adempiuto.
La formazione, lettera aa, è il processo educativo attraverso il quale si trasferiscono ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti e all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi. La parola chiave è processo educativo: presuppone obiettivi, metodo, docente qualificato e verifica.
L'informazione, lettera bb, è il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. Non richiede un percorso strutturato, ma deve raggiungere effettivamente il destinatario.
L'addestramento, lettera cc, è il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.
L'errore più frequente nelle aziende è confondere i tre piani: consegnare un opuscolo e considerarlo formazione, oppure registrare come addestramento una lezione in aula senza alcuna prova pratica. In un magazzino logistico, ad esempio, la proiezione di un video sui carrelli elevatori è informazione; non sostituisce né il corso né la prova guidata sul mezzo che il lavoratore userà davvero.