Modulo A · Blocco 7/7 (24–28 h) · Slide 3/50

Articolo 36 comma 1: l'informazione sui rischi generali dell'impresa

Il primo comma dell'articolo 36 impone al datore di lavoro di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su quattro contenuti. Primo, i rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività dell'impresa in generale. Secondo, le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei luoghi di lavoro. Terzo, i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza, cioè gli addetti antincendio ed evacuazione e gli addetti al primo soccorso. Quarto, i nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

Il termine ciascun lavoratore esclude l'informazione data solo a un gruppo rappresentativo o solo al capo squadra. Anche l'impiegato amministrativo di uno stabilimento metalmeccanico deve sapere che in reparto si usano gas tecnici, dove si trova il punto di raccolta e chi chiamare in caso di malore.

Nella pratica questi contenuti confluiscono in un fascicolo di accoglienza consegnato all'assunzione, aggiornato ogni volta che cambiano nominativi o procedure. Un errore tipico è lasciare in bacheca l'elenco degli addetti all'emergenza di tre anni prima, con persone ormai trasferite: l'informazione esiste sulla carta ma è falsa. L'ASPP può tenere uno scadenzario dei nominativi e verificare, durante i sopralluoghi, che planimetrie e cartelli riportino dati attuali, segnalando subito al datore di lavoro ogni discrepanza.