Modulo A · Blocco 7/7 (24–28 h) · Slide 4/50

Articolo 36 comma 2: l'informazione legata alla mansione

Il secondo comma dell'articolo 36 scende al livello della singola mansione. Ogni lavoratore deve ricevere informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, sulle normative di sicurezza e sulle disposizioni aziendali in materia, sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica, e sulle misure e attività di protezione e prevenzione adottate.

Questo significa che l'informazione specifica deriva direttamente dal documento di valutazione dei rischi: per ogni mansione il DVR individua pericoli, misure e DPI, e quel contenuto va portato al lavoratore in forma comprensibile. Per un verniciatore a spruzzo in una carpenteria, ad esempio, l'informazione riguarderà i solventi utilizzati con i relativi pittogrammi e frasi H, il funzionamento dell'aspirazione della cabina, il tipo di filtro della semimaschera e la frequenza di sostituzione.

Un modo efficace per gestirla è la scheda di mansione: un documento di due o tre pagine che riassume rischi, misure, DPI e divieti, consegnato e firmato, e richiamato nei briefing di reparto. Quando si introduce una nuova sostanza, la scheda va aggiornata e riconsegnata; la sola affissione della scheda di sicurezza del fornitore in magazzino, lunga e tecnica, non basta a dimostrare che il lavoratore abbia compreso il pericolo e sappia come comportarsi in caso di schizzi o versamenti.