Il comma 4 dell'articolo 36 stabilisce che il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Se l'informazione riguarda lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. Lo stesso principio è ripreso per la formazione dal comma 13 dell'articolo 37.
La norma sposta l'attenzione dall'emissione del messaggio alla sua ricezione. Una procedura scritta in italiano tecnico, consegnata a un operaio che parla poco la lingua, è formalmente un documento ma sostanzialmente un'omissione. In un'azienda di logistica con addetti di molte nazionalità, un approccio concreto prevede un breve colloquio iniziale per valutare la comprensione, l'uso di materiali con pittogrammi e foto del reparto reale, eventuali traduzioni nelle lingue prevalenti e un collega di riferimento che faccia da ponte.
Anche il linguaggio va curato per i madrelingua: frasi brevi, verbi all'imperativo per le istruzioni, nessuna sigla non spiegata, esempi tratti dal reparto e non da contesti astratti. Una buona prova è chiedere al lavoratore di spiegare con parole sue che cosa deve fare in caso di allarme. Se non ci riesce, l'informazione non è avvenuta, indipendentemente dalla firma sul modulo. Il RSPP dovrebbe documentare il metodo di verifica adottato, perché è questo che dimostra il rispetto dell'obbligo di comprensibilità.