Il primo comma dell'articolo 37 obbliga il datore di lavoro ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche. La norma ne indica due componenti.
La prima, alla lettera a, riguarda concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza. È la cosiddetta formazione generale: uguale per tutti i settori, fornisce il lessico e la mappa del sistema.
La seconda, alla lettera b, riguarda i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni, nonché le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. È la formazione specifica, che deve aderire alla realtà concreta dell'impresa.
I due aggettivi sufficiente e adeguata sono il punto su cui si giocano i contenziosi. Sufficiente richiama la quantità minima, oggi fissata dall'Accordo Stato-Regioni; adeguata richiama la pertinenza rispetto ai rischi effettivi. Un corso specifico svolto in un'officina di manutenzione con slide generiche sull'ufficio rispetta forse il monte ore, ma non è adeguato. Per questo il RSPP dovrebbe far costruire la formazione specifica partendo dal DVR, con esempi, foto e casi del reparto, e far partecipare ai momenti pratici i preposti che conoscono le lavorazioni.