Il comma 12 dell'articolo 37 contiene tre regole spesso disattese. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro. Deve inoltre avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
La gratuità esclude qualsiasi trattenuta sulla retribuzione o richiesta di rimborso del costo del corso, anche nel caso di dimissioni successive. L'obbligo dell'orario di lavoro significa che, se il corso si svolge fuori turno per esigenze organizzative, quelle ore vanno considerate lavoro a tutti gli effetti e retribuite.
La collaborazione con gli organismi paritetici è stata precisata dall'Accordo del 2025: il datore di lavoro, o il soggetto formatore, invia una richiesta all'organismo paritetico competente prima di avviare i corsi, e se non riceve risposta entro quindici giorni può procedere autonomamente. La richiesta non è un'autorizzazione e l'organismo non deve approvare il progetto, ma la mancata richiesta è un vizio formale che emerge facilmente in un controllo.
Nella pratica conviene archiviare la richiesta inviata, la data e l'eventuale risposta nel fascicolo del corso. Nelle aziende di un settore con un organismo paritetico attivo, come l'edilizia, la collaborazione può diventare un'occasione utile: materiali di settore, docenti esperti e talvolta corsi gratuiti per gli iscritti.