Il comma 7 dell'articolo 37 prevede che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevano un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza. La legge 215 del 2021 ha modificato questo comma inserendo anche il datore di lavoro tra i destinatari, colmando un vuoto storico.
Per i preposti la stessa legge ha introdotto il comma 7-ter: la loro formazione e i relativi aggiornamenti devono svolgersi interamente con modalità in presenza e l'aggiornamento deve essere ripetuto con cadenza almeno biennale, e comunque ogni qualvolta sia reso necessario dall'evoluzione dei rischi o dall'insorgenza di nuovi rischi. La scelta del legislatore si spiega con il rafforzamento del ruolo del preposto, chiamato a sovrintendere, a intervenire sui comportamenti scorretti e, se necessario, a interrompere l'attività.
La formazione di dirigenti e preposti non coincide con quella dei lavoratori: oltre ai rischi, deve trattare i poteri e le responsabilità, la gestione delle non conformità, la comunicazione con i collaboratori, la vigilanza. Un capoturno di stampaggio formato solo sui rischi della pressa saprà lavorare in sicurezza, ma non necessariamente far lavorare in sicurezza gli altri. Il RSPP dovrebbe verificare che ogni persona individuata come preposto nell'organigramma abbia attestato valido e aggiornamento non scaduto, perché le due liste spesso non coincidono, soprattutto dopo riorganizzazioni.