Il momento in cui completare la formazione è uno dei punti in cui l'Accordo del 2025 ha irrigidito le regole. Secondo le prime letture del testo, la formazione del lavoratore va conclusa prima che sia adibito alla mansione, senza la possibilità, prevista dall'accordo del 2011, di completarla entro sessanta giorni dall'assunzione. Ne consegue che il primo giorno di lavoro operativo deve essere preceduto da corso generale, corso specifico, informazione e, dove serve, addestramento.
Per le aziende con forte stagionalità o con turnover elevato, come la logistica o l'agroalimentare, questo impone una pianificazione diversa: sessioni formative ricorrenti, accordi con le agenzie per il lavoro perché i candidati arrivino con la formazione generale già svolta, giornate di inserimento dedicate prima dell'ingresso in reparto.
Nella somministrazione la ripartizione degli obblighi va letta con attenzione. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi generali e li forma sull'uso delle attrezzature necessarie, salvo che il contratto preveda che vi provveda l'utilizzatore; l'utilizzatore resta comunque responsabile della formazione specifica legata ai rischi del proprio luogo di lavoro e dell'addestramento. In pratica conviene specificare nel contratto chi fa che cosa e chiedere all'agenzia copia degli attestati prima dell'inizio. Nei cambi di mansione la regola è la stessa: si completa la formazione mancante, valorizzando quella già svolta, prima del trasferimento effettivo.