L'Accordo del 2025 riconosce tre modalità di erogazione: la presenza fisica in aula, la videoconferenza sincrona e l'e-learning asincrono. La videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza, a condizione che rispetti requisiti precisi, ed è quindi ammessa anche per i corsi in cui la norma richiede la presenza, come quello dei preposti, salvo le parti pratiche.
Sincrona significa che docente e partecipanti sono collegati contemporaneamente, con possibilità di interazione in tempo reale. I requisiti principali riguardano la tracciabilità e la qualità dell'interazione. Ogni partecipante deve essere identificabile e in grado di interagire, con dispositivi e collegamenti conformi ai requisiti fissati dall'Accordo. Il soggetto formatore deve prevedere procedure per l'accesso, la registrazione delle presenze in ingresso e in uscita, la gestione degli interventi tramite chat o sottogruppi, la distribuzione dei materiali e lo svolgimento delle verifiche.
Nella pratica aziendale la videoconferenza è utile per aggiornamenti di personale distribuito su più sedi o per i preposti di una rete di punti vendita. Presenta però due rischi: la partecipazione passiva, con telecamera spenta e attenzione altrove, e la difficoltà di gestire esercitazioni. Un docente esperto alterna brevi spiegazioni con domande dirette, sondaggi e analisi di casi in piccoli gruppi. Per l'addestramento pratico, ovviamente, la videoconferenza non è mai una soluzione: il gesto si impara sulla macchina.