L'e-learning asincrono è la modalità in cui il partecipante fruisce dei contenuti in momenti scelti da lui, attraverso una piattaforma. L'Accordo lo ammette solo per alcuni percorsi e ne fissa i requisiti in un allegato tecnico.
Tra i corsi in cui è possibile figurano la formazione generale dei lavoratori, la formazione specifica per il rischio basso, gli aggiornamenti dei lavoratori, i corsi per dirigenti e per datori di lavoro, gli aggiornamenti di RSPP e ASPP. Non è invece ammesso per i moduli iniziali di RSPP e ASPP, per il corso e l'aggiornamento dei preposti, per la formazione specifica iniziale a rischio medio e alto e per le parti pratiche di qualunque corso.
La piattaforma, un sistema di gestione dell'apprendimento, deve tracciare la partecipazione effettiva: tempi di collegamento, completamento di ogni unità didattica, esito delle verifiche intermedie e finali, questionario di gradimento. Devono essere garantiti un tutor o un docente raggiungibile per i chiarimenti e materiali pensati per la fruizione a distanza, non la registrazione di una lezione d'aula.
Il punto critico è l'identità del partecipante e la qualità dell'apprendimento. Un corso e-learning che si chiude lasciando scorrere le slide senza ascoltarle produce un attestato valido sulla carta e nessuna competenza. Il datore di lavoro che sceglie l'e-learning dovrebbe affiancarlo con un momento di confronto in presenza sui rischi del proprio reparto, sfruttando poi la verifica di efficacia per capire se è servito.