L'articolo 50 elenca le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Alcune riguardano l'accesso e l'informazione, altre la consultazione vera e propria, che il datore di lavoro è obbligato a garantire.
Il rappresentante è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva. È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, degli addetti all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso e all'evacuazione dei luoghi di lavoro, e del medico competente. È consultato in merito all'organizzazione della formazione prevista dall'articolo 37.
I due avverbi preventivamente e tempestivamente sono decisivi. Preventivamente significa prima che la decisione sia presa; tempestivamente significa con un anticipo sufficiente per esaminare i documenti e formulare un parere ragionato. Consegnare il DVR aggiornato al rappresentante il giorno stesso in cui viene firmato, chiedendogli di sottoscriverlo, non è consultazione.
Il parere del rappresentante non è vincolante, ma la consultazione va documentata: la sua firma sul DVR attesta la consultazione, non l'approvazione del contenuto, e se ha osservazioni queste vanno riportate. Un modulo semplice con data di consegna dei documenti, data dell'incontro, osservazioni formulate e risposte dell'azienda è sufficiente a dimostrare un processo reale.