Modulo A · Blocco 7/7 (24–28 h) · Slide 40/50

Diritti informativi del RLS e limiti di riservatezza

Oltre a essere consultato, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali. Riceve anche le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza, accede ai luoghi di lavoro, formula osservazioni durante le visite degli organi di controllo, partecipa alla riunione periodica e può fare ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure adottate non siano idonee.

Su sua richiesta riceve copia del documento di valutazione dei rischi, che consulta esclusivamente in azienda, e copia del DUVRI per gli appalti. È tenuto al rispetto delle disposizioni sulla privacy e al segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nei documenti e ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza.

Deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari, e non può subire pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività. L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di RSPP o ASPP.

Nella pratica un rapporto sereno si costruisce rendendo l'accesso ai documenti semplice: un fascicolo dedicato, aggiornato dal servizio di prevenzione, evita richieste ripetute e sospetti di reticenza.