Il D.Lgs. 81/08 affronta esplicitamente il tema della lingua. L'articolo 36 comma 4 stabilisce che il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile e che, quando riguarda lavoratori immigrati, avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. L'articolo 37 comma 13 prevede una regola analoga per la formazione. Il legislatore, in altre parole, sposta l'attenzione dall'atto formale del comunicare all'effettiva comprensione da parte di chi ascolta, che deve essere accertata prima e non presunta dopo.
La norma non obbliga a tradurre tutto in ogni lingua, ma a garantire che il lavoratore capisca. Le strade sono diverse e si possono combinare: formazione in una lingua veicolare compresa dal lavoratore, presenza di un mediatore linguistico, materiali tradotti, uso intensivo di immagini e dimostrazioni pratiche, verifica dell'apprendimento con modalità che non dipendano solo dalla lettura. Quello che non è accettabile è erogare un corso o un'informazione in italiano a chi non lo capisce e raccogliere una firma su un registro.
In caso di infortunio a un lavoratore straniero, una delle prime domande degli organi di vigilanza riguarda proprio questo aspetto: la persona era in grado di comprendere ciò che le è stato detto e consegnato? Senza una verifica documentata della comprensione linguistica, attestati e firme perdono gran parte del loro valore. Per l'ASPP diventa quindi un controllo da inserire sistematicamente nella fase di inserimento di ogni nuovo lavoratore.