L'art. 43 c.p. definisce colposo il delitto commesso per negligenza, imprudenza o imperizia, cioè colpa generica, oppure per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, cioè colpa specifica. Nei processi per infortunio le due forme convivono quasi sempre: al datore di lavoro si contesta di non aver rispettato un articolo preciso, ad esempio l'art. 71 sull'idoneità delle attrezzature, e insieme di non aver adottato le cautele suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, come impone l'art. 2087 c.c.
Questo secondo profilo è decisivo. La giurisprudenza afferma costantemente che il rispetto formale delle norme scritte non esaurisce il dovere di sicurezza: se la tecnica disponibile offre una protezione migliore e il rischio è conosciuto, il garante deve adottarla. Il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile viene però temperato dal riferimento a ciò che è concretamente disponibile e generalmente praticato nel settore, non a soluzioni sperimentali.
Il nucleo del giudizio di colpa è l'individuazione della regola cautelare, cioè la condotta che avrebbe evitato proprio quel tipo di evento. Non basta dire che l'azienda era disordinata: occorre indicare quale misura mancava e dimostrare che l'evento verificatosi era la concretizzazione del rischio che quella misura doveva prevenire. Per il RSPP questo significa ragionare sempre per coppie rischio-misura, documentando quale regola cautelare è stata proposta per ciascun pericolo individuato.