Aggiornamento RSPP · Blocco 10/10 (36–40 h) · Slide 6/50

La posizione di garanzia e le sue fonti

L'art. 40, secondo comma, c.p. stabilisce che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Chi ha questo obbligo è titolare di una posizione di garanzia. Nella sicurezza sul lavoro il bene protetto, cioè la vita e l'integrità fisica dei lavoratori, non è nella disponibilità del lavoratore stesso, che non può difendersi da solo dai rischi organizzativi; per questo l'ordinamento individua soggetti tenuti a proteggerlo.

Le fonti della posizione di garanzia sono tre. La legge, che attribuisce direttamente obblighi a datore di lavoro, dirigenti, preposti, medico competente. Il contratto o un atto di investitura, come una delega di funzioni conforme all'art. 16 o un incarico organizzativo. Infine l'assunzione di fatto dei poteri: chi in concreto organizza e dirige il lavoro diventa garante anche se privo di qualifica formale.

La giurisprudenza distingue inoltre tra garanti a titolo originario, che rispondono per il ruolo che ricoprono, e garanti a titolo derivato, che rispondono perché qualcuno ha trasferito loro poteri e doveri. Nel processo il primo passo dell'accusa è sempre la mappatura dei garanti: organigramma, deleghe, mansionari, ordini di servizio. Un organigramma della sicurezza aggiornato, coerente con l'organigramma aziendale reale e firmato dai soggetti designati, è il documento che più di ogni altro orienta l'indagine verso la corretta attribuzione delle responsabilità ed evita che vengano coinvolte persone estranee alla gestione di quel rischio.