Il dirigente, secondo la definizione dell'art. 2, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico. La giurisprudenza lo qualifica come garante a titolo originario: risponde degli obblighi dell'art. 18 per il ruolo che ricopre, senza bisogno di una delega.
Il perimetro della sua responsabilità è definito dai poteri effettivamente esercitati. Il responsabile di produzione di un'azienda metalmeccanica risponde dell'organizzazione dei turni, dell'assegnazione delle macchine, delle procedure operative del suo reparto; non risponde, in linea di principio, della scelta di investire o meno in un nuovo impianto antincendio se non dispone del relativo budget. La qualifica contrattuale non è decisiva: un quadro con ampie responsabilità organizzative può essere dirigente ai fini della sicurezza, mentre un dirigente di contratto con funzioni puramente commerciali può non esserlo.
Un errore organizzativo frequente è non comunicare ai dirigenti la loro posizione di garanzia, che resta comunque in capo a loro. Conviene che il datore di lavoro formalizzi per ciascun dirigente l'ambito di competenza in materia di sicurezza, coerente con il mansionario. Il RSPP può proporre un modello di lettera di attribuzione e verificare che i dirigenti abbiano ricevuto la formazione specifica prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 2025.