Con la L. 215/2021 l'art. 19 è stato rafforzato: il preposto deve sovrintendere e vigilare sull'osservanza degli obblighi da parte dei lavoratori e, in caso di comportamenti non conformi, intervenire per modificarli fornendo le necessarie indicazioni; in caso di mancata attuazione o di persistenza dell'inosservanza deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti. In presenza di deficienze dei mezzi e delle attrezzature o di condizioni di pericolo rilevate durante la vigilanza deve inoltre, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e comunque segnalarle tempestivamente.
La Cassazione considera da tempo il preposto un garante della sicurezza operativa, il soggetto più vicino al rischio quotidiano. Le condanne più frequenti nascono da tolleranza di comportamenti scorretti visibili: l'operatore che lavora senza imbracatura sul soppalco, il carrellista che trasporta un collega sulle forche, la macchina che funziona con il riparo rimosso da giorni. In questi casi la difesa basata sul «non l'avevo visto» regge poco, perché la vigilanza deve essere effettiva e continua in proporzione al rischio.
Esiste però un limite: il preposto non può essere chiamato a rispondere di scelte organizzative che non gli competono né di carenze strutturali che ha segnalato. Un capoturno che ha comunicato per iscritto il guasto del finecorsa e ha fermato la macchina ha adempiuto; se il responsabile la rimette in servizio senza riparazione, la posizione si sposta verso l'alto. Diventa quindi essenziale che l'azienda dia ai preposti uno strumento semplice e tracciabile per segnalare le anomalie.