Aggiornamento RSPP · Blocco 10/10 (36–40 h) · Slide 17/50

Il lavoratore come soggetto responsabile

L'art. 20 attribuisce al lavoratore obblighi propri: prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, osservare disposizioni e istruzioni, utilizzare correttamente attrezzature e DPI, segnalare le deficienze, non rimuovere i dispositivi di sicurezza, partecipare alla formazione. Si tratta di obblighi sanzionati penalmente dall'art. 59, quindi il lavoratore è anch'esso destinatario di precetti cautelari.

Nella giurisprudenza più risalente prevaleva una visione iperprotettiva: il lavoratore era considerato da proteggere anche da se stesso e le sue imprudenze non avevano quasi mai rilievo. Negli ultimi anni la Cassazione ha valorizzato il cosiddetto principio di autoresponsabilità, collegato proprio all'impianto partecipativo del D.Lgs. 81/08: il lavoratore formato, informato e dotato di mezzi idonei è chiamato a contribuire alla propria sicurezza e la sua condotta può avere rilievo nella ricostruzione causale e nella graduazione delle colpe.

Questa evoluzione non va sopravvalutata. L'autoresponsabilità del lavoratore non sostituisce gli obblighi del datore di lavoro e dei preposti: opera solo quando questi hanno fatto tutto ciò che era loro richiesto. In sede civile, inoltre, il concorso di colpa del lavoratore può ridurre il risarcimento soltanto in presenza di una condotta colposa effettiva e dimostrata. Per il RSPP il messaggio operativo è che la responsabilizzazione dei lavoratori è utile se costruita su formazione documentata e vigilanza reale, non come scorciatoia difensiva.