Aggiornamento RSPP · Blocco 10/10 (36–40 h) · Slide 19/50

Il comportamento abnorme: definizione e criteri

Il nesso causale tra la condotta del garante e l'infortunio si interrompe solo quando il comportamento del lavoratore è abnorme. La Cassazione definisce abnorme la condotta che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si colloca al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei garanti. Sono state elaborate due figure tipiche.

La prima è il comportamento posto in essere in modo del tutto autonomo e in un ambito estraneo alle mansioni affidate, quindi al di fuori del contesto lavorativo che il garante era chiamato a governare: ad esempio un magazziniere che, senza alcuna ragione di servizio, sale su un impianto di un altro reparto per curiosità. La seconda è il comportamento che, pur rientrando nelle mansioni, consiste in qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro.

La giurisprudenza aggiunge una precisazione decisiva: non è mai abnorme il comportamento che ha dato causa all'evento quando quest'ultimo è conseguenza diretta della violazione di norme di sicurezza da parte del garante. Se il lavoratore compie un gesto imprudente su una macchina priva di protezioni, l'imprudenza non interrompe il nesso, perché la protezione avrebbe neutralizzato proprio quell'imprudenza. Il riconoscimento dell'abnormità resta quindi un evento raro nella prassi giudiziaria, e il RSPP non dovrebbe considerarlo una difesa su cui costruire l'organizzazione aziendale.