Aggiornamento RSPP · Blocco 10/10 (36–40 h) · Slide 20/50

Il rischio eccentrico come criterio di interruzione del nesso

Negli ultimi anni la Cassazione ha affinato il concetto di abnormità con la nozione di rischio eccentrico, collegata all'idea del garante come gestore del rischio. Secondo questa impostazione, il comportamento del lavoratore interrompe il nesso causale non tanto perché è imprevedibile in senso assoluto, quanto perché attiva un rischio diverso, eccentrico appunto, rispetto a quello che il garante era chiamato a governare.

Il fondamento normativo è l'art. 41, comma 2, c.p.: le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. Il giudice si chiede se l'evento sia la realizzazione del rischio che la regola cautelare violata intendeva prevenire, oppure di un rischio nuovo, introdotto dal lavoratore e del tutto incongruo rispetto alla sua attività. Nel primo caso la responsabilità del garante permane; nel secondo può venire meno.

Un esempio aiuta. Un addetto alla manutenzione, incaricato di sostituire un cuscinetto con l'impianto fermo e sezionato, decide di sua iniziativa di rimettere in tensione e di entrare nella cabina elettrica, per cui non è abilitato né incaricato, per risolvere un altro guasto: l'elettrocuzione è un rischio eccentrico rispetto alla lavorazione affidata, purché l'azienda abbia predisposto procedure, formazione e chiusura a chiave della cabina. Se invece la cabina era abitualmente aperta e gli interventi improvvisati erano tollerati, il rischio rientrava nell'area governata dal datore.