Confrontare situazioni simili con esiti opposti aiuta a interiorizzare il criterio. Primo caso: in un'officina meccanica un tornitore apre lo sportello del tornio a controllo numerico durante la lavorazione per rimuovere un truciolo, ma l'interblocco è stato ponticellato mesi prima e tutti lo sanno. Il gesto è imprudente, ma non abnorme: rientra nelle mansioni, è una scorciatoia prevedibile e l'evento è la concretizzazione del rischio che l'interblocco doveva neutralizzare.
Secondo caso: in un magazzino logistico un carrellista, al termine del turno, usa il carrello elevatore per sollevare un collega sulle forche fino all'ultimo livello della scaffalatura per recuperare un oggetto personale. L'azienda ha formato entrambi, il divieto è scritto nella procedura e affisso, il preposto aveva già richiamato per iscritto lo stesso carrellista per un episodio simile. Qui il comportamento può essere considerato estraneo alla lavorazione, perché attiva un rischio che non appartiene all'attività affidata.
Terzo caso: in un cantiere un operaio sale su un ponteggio non ancora completato, privo di parapetti, perché il capo squadra gli ha chiesto di finire in fretta un lavoro. La condotta del lavoratore è imprudente ma indotta dall'organizzazione: la responsabilità resta in capo a chi ha dato l'ordine e a chi doveva impedire l'accesso. La differenza tra questi esempi non sta nella gravità del gesto, ma nella sua relazione con i rischi gestiti e con le prassi tollerate dall'azienda.