La posizione del RSPP cambia profondamente quando cumula altre funzioni. Nelle aziende medio-piccole capita che il RSPP interno sia anche responsabile tecnico, capo della manutenzione o direttore di stabilimento. In questi casi la giurisprudenza distingue le due vesti: come RSPP risponde a titolo di colpa professionale per omessa valutazione o segnalazione, ma come dirigente o preposto è titolare di una posizione di garanzia originaria, con obblighi propri e poteri di intervento.
Questo cumulo è pericoloso sul piano probatorio: chi è contemporaneamente RSPP e capo della manutenzione non potrà difendersi dicendo di aver segnalato il guasto al datore di lavoro, perché era lui stesso a dover organizzare la riparazione. È opportuno che le lettere di incarico distinguano chiaramente i due ruoli e che il RSPP-dirigente sia consapevole di avere poteri decisionali da esercitare, con un budget e una catena di comando definiti, e non soltanto pareri da formulare.
Il caso estremo è il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del servizio, ai sensi dell'art. 34, nelle realtà in cui è consentito. Qui la funzione consulenziale scompare: valutatore e decisore coincidono e non esiste un terzo cui imputare l'omessa segnalazione. Un RSPP esterno che opera come consulente in aziende di questo tipo, o che le supporta nella transizione, dovrebbe chiarire per iscritto i limiti della propria attività di assistenza, per evitare che venga scambiata per un incarico di RSPP vero e proprio.