Il medico competente, a differenza del RSPP, è destinatario di obblighi propri penalmente sanzionati dall'art. 58. Tra questi spicca la collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, prevista dall'art. 25, comma 1, lettera a. La giurisprudenza ha chiarito che questa collaborazione non è passiva: il medico deve attivarsi, acquisire informazioni sui rischi, visitare gli ambienti di lavoro e contribuire con le proprie competenze, senza attendere di essere interpellato.
Ne deriva una possibile corresponsabilità del medico competente sia sul piano contravvenzionale, per l'omessa collaborazione, sia nei reati d'evento, soprattutto per malattie professionali legate a esposizioni non valutate o non sorvegliate adeguatamente. Per il RSPP la collaborazione con il medico va quindi documentata: verbali congiunti di sopralluogo, scambi sui protocolli sanitari, condivisione dei risultati delle misurazioni ambientali.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non è invece un garante. Le sue attribuzioni, previste dall'art. 50, sono di consultazione, accesso, proposta e segnalazione, ma non comportano obblighi penalmente sanzionati di impedire l'evento. La giurisprudenza esclude che la mancata segnalazione di un rischio da parte del RLS possa attenuare la responsabilità del datore di lavoro. Le osservazioni scritte del RLS, al contrario, sono spesso utilizzate come prova che il rischio era noto in azienda.