Negli appalti interni, disciplinati dall'art. 26, il committente non risponde automaticamente degli infortuni subiti dai dipendenti dell'appaltatore. La Cassazione richiede una verifica in concreto dell'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, considerando alcuni criteri: la specificità dei lavori da eseguire, i criteri seguiti nella scelta dell'appaltatore, l'ingerenza del committente nell'esecuzione, la percepibilità agevole e immediata delle situazioni di pericolo da parte del committente stesso.
Il committente risponde certamente quando si ingerisce nell'organizzazione del lavoro dell'appaltatore, impartendo direttive operative ai suoi dipendenti, oppure quando affida i lavori a un'impresa palesemente inidonea, senza verificarne l'idoneità tecnico-professionale. Risponde inoltre dei rischi interferenziali e di quelli legati all'ambiente in cui l'appaltatore opera: il pavimento non portante della copertura, la tubazione in pressione non segnalata, l'impianto non sezionato.
Non risponde, in linea di principio, dei rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore, che quest'ultimo deve conoscere e gestire con la propria organizzazione. Il confine non è sempre netto. Un manutentore esterno che cade da una scala portatile propria per scarsa stabilità coinvolge un rischio specifico dell'appaltatore; se la scala è stata fornita dal committente o se il lavoro si svolge vicino a una macchina del committente lasciata in moto, il quadro cambia completamente.