Nei cantieri temporanei o mobili del Titolo IV la ripartizione delle responsabilità ha regole proprie, che il RSPP d'impresa deve conoscere perché la sua azienda può trovarsi sia nel ruolo di impresa esecutrice sia in quello di committente. La Cassazione ha chiarito che il coordinatore per l'esecuzione esercita una funzione di alta vigilanza, che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e il rispetto del piano di sicurezza e coordinamento, non il controllo momento per momento delle singole attività, che spetta al datore di lavoro dell'impresa e ai suoi preposti.
Il CSE non è quindi un super preposto di cantiere. Risponde tipicamente per i rischi interferenziali tra imprese, per l'omesso adeguamento del PSC, per la mancata verifica dell'idoneità dei POS e, soprattutto, per l'omessa sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, prevista dall'art. 92, comma 1, lettera f. Un ponteggio privo di parapetti visibile da giorni durante i sopralluoghi è una situazione che la giurisprudenza ritiene rientrare nella sua sfera di controllo.
Il committente, a sua volta, è garante per la scelta dei coordinatori e delle imprese e ha l'obbligo di verificare l'adempimento degli obblighi del CSE. La nomina del responsabile dei lavori lo esonera nei limiti dell'incarico conferito. Per il RSPP di un'impresa esecutrice il punto pratico è che il POS deve essere realmente specifico per quel cantiere: un POS standard è una delle prime carenze contestate dopo un infortunio.