Aggiornamento RSPP · Blocco 10/10 (36–40 h) · Slide 32/50

Fabbricanti, venditori e responsabilità di chi acquista la macchina

Gli artt. 22, 23 e 24 estendono la prevenzione a monte: progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori sono tenuti a rispettare i principi di sicurezza e rispondono penalmente per la messa in commercio di attrezzature non conformi. Quando un infortunio deriva da un difetto progettuale, la responsabilità del fabbricante può concorrere con quella del datore di lavoro utilizzatore.

La giurisprudenza ha però precisato che il datore di lavoro non può rifugiarsi dietro la marcatura CE. Chi acquista una macchina ha l'obbligo di verificarne l'idoneità e di non metterla a disposizione dei lavoratori se presenta vizi riconoscibili. La distinzione rilevante è tra vizi occulti, non individuabili con la normale diligenza, e vizi palesi o facilmente riconoscibili: un riparo assente sugli organi di trasmissione, un pulsante di arresto di emergenza non raggiungibile, un comando a due mani aggirabile con una mano sola. Per questi ultimi l'utilizzatore risponde, anche se la macchina è nuova e accompagnata da dichiarazione di conformità.

Conseguenza operativa: il collaudo interno di una nuova attrezzatura dovrebbe comprendere una verifica documentata dei requisiti di sicurezza visibili, delle istruzioni d'uso e della corrispondenza tra manuale e configurazione reale. Il RSPP può predisporre una check list di accettazione da compilare prima della messa in servizio. Anche le modifiche successive apportate dall'utilizzatore, come l'aggiunta di un alimentatore automatico, possono trasformarlo nel fabbricante di una nuova macchina, con tutte le relative responsabilità.