Accanto al processo penale, l'infortunio apre un fronte civile. L'art. 2087 c.c. impone all'imprenditore di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. È una norma di chiusura che rende contrattuale la responsabilità del datore: la sicurezza è parte del contenuto del rapporto di lavoro.
La giurisprudenza della Sezione Lavoro ha consolidato una precisa ripartizione dell'onere della prova. Il lavoratore deve dimostrare il danno subito, la nocività dell'ambiente o delle modalità di lavoro e il nesso causale tra le due. Spetta poi al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno, comprese quelle non espressamente imposte da norme specifiche. La responsabilità non è oggettiva: il datore non risponde di ogni evento accaduto in azienda, ma deve provare la propria diligenza.
Ne deriva che la documentazione della sicurezza ha un ruolo centrale anche in sede civile, e spesso più che in quella penale, dove il dubbio favorisce l'imputato. Nel giudizio civile, se il datore di lavoro non riesce a dimostrare di aver valutato il rischio, formato il lavoratore e fornito attrezzature adeguate, il dubbio si risolve a suo sfavore. Il patrimonio documentale costruito dal servizio di prevenzione diventa quindi la principale difesa dell'impresa anche nella causa di risarcimento.