Il sistema assicurativo obbligatorio incide profondamente sulla responsabilità civile del datore di lavoro. L'art. 10 del DPR 1124/65 prevede, come regola, l'esonero del datore dalla responsabilità civile per gli infortuni indennizzati dall'INAIL. L'esonero viene meno quando il fatto da cui è derivato l'infortunio integra un reato perseguibile d'ufficio, accertato in sede penale o, secondo la giurisprudenza, anche direttamente dal giudice civile: in pratica, per gli infortuni gravi causati dalla violazione di norme antinfortunistiche, il datore torna a rispondere civilmente.
Il lavoratore può allora chiedere il cosiddetto danno differenziale, cioè la parte di danno non coperta dall'indennizzo INAIL. L'istituto indennizza infatti secondo criteri propri, che non coincidono con il risarcimento integrale civilistico: alcune voci, come il danno morale o le componenti di danno non patrimoniale non coperte dalla tutela assicurativa, restano a carico del responsabile.
L'art. 11 dello stesso decreto attribuisce all'INAIL l'azione di regresso: l'istituto, dopo aver pagato le prestazioni, può agire contro il datore di lavoro civilmente responsabile per ottenere il rimborso delle somme erogate. Per un infortunio con postumi permanenti gravi, il regresso può raggiungere importi molto elevati. È un aspetto che i vertici aziendali spesso sottovalutano e che il RSPP può utilmente inserire nelle analisi dei costi della non sicurezza, come argomento concreto a favore degli investimenti in prevenzione.