Aggiornamento RSPP · Blocco 10/10 (36–40 h) · Slide 41/50

Testimone o indagato: la posizione del RSPP nel procedimento

Nelle prime fasi dell'indagine il RSPP viene spesso sentito come persona informata sui fatti. È una posizione delicata: chi rende sommarie informazioni ha l'obbligo di dire la verità, ma le sue dichiarazioni possono far emergere elementi a proprio carico. L'art. 63 del codice di procedura penale prevede che, se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non indagata rende dichiarazioni da cui emergono indizi di reità nei suoi confronti, l'esame va interrotto e la persona va avvertita che potrà essere indagata e invitata a nominare un difensore.

Le dichiarazioni rese senza queste garanzie non sono utilizzabili contro chi le ha rese. Tuttavia, conviene non arrivare a questo punto: quando il RSPP ha avuto un ruolo nella valutazione del rischio che si è concretizzato, è prudente che si consulti con un legale prima di essere sentito, soprattutto se l'infortunio è grave. Non si tratta di reticenza, ma di consapevolezza della propria posizione processuale.

Un altro aspetto spesso trascurato riguarda il conflitto di interessi difensivo. L'avvocato dell'azienda tutela la società e il datore di lavoro; le loro strategie possono non coincidere con quelle del RSPP, ad esempio quando la difesa del datore si fonda sulla tesi di non essere stato informato del rischio. In questi casi il RSPP, interno o esterno, ha bisogno di un difensore autonomo, e la verifica preventiva della copertura delle spese legali nella propria polizza diventa un passaggio di grande utilità pratica.