Prima della riforma la vigilanza sull'applicazione del Testo Unico era affidata in via generale alle ASL, mentre l'Ispettorato del lavoro interveniva solo in settori specifici, come l'edilizia, i lavori in sotterraneo, i cassoni ad aria compressa, le ferrovie e i rischi da radiazioni. La L. 215/2021 ha riscritto l'art. 13 attribuendo all'Ispettorato Nazionale del Lavoro una competenza generale in materia di salute e sicurezza, concorrente con quella delle ASL, su tutti i luoghi di lavoro.
Per evitare sovrapposizioni, la norma affida il coordinamento ai Comitati regionali di coordinamento previsti dall'art. 7, che programmano gli interventi dei diversi enti. Nella pratica un'azienda metalmeccanica può oggi ricevere l'ispezione di un tecnico della prevenzione dell'ASL oppure di un ispettore tecnico dell'INL, eventualmente accompagnato dal Nucleo carabinieri dell'Ispettorato, con verifiche che in un unico accesso uniscono lavoro irregolare, contratti e sicurezza.
Il cambio di prospettiva ha un riflesso concreto per l'RSPP: l'ispettore INL tende a incrociare dati che l'ASL non sempre guarda, come le comunicazioni di assunzione, i contratti di appalto, gli orari e i lavoratori presenti al momento dell'accesso. La documentazione di sicurezza deve quindi essere coerente con quella amministrativa: un lavoratore formato ma non comunicato, o un appaltatore senza contratto scritto, diventano criticità anche ai fini della sicurezza e possono sommare contestazioni di natura diversa nello stesso verbale.