Aggiornamento RSPP · Blocco 1/10 (0–4 h) · Slide 6/50

Art. 14 riscritto: struttura del nuovo provvedimento di sospensione

Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale esisteva già, ma la L. 215/2021 lo ha completamente riformulato. Oggi l'art. 14 prevede due presupposti autonomi. Il primo riguarda il lavoro irregolare: la sospensione scatta quando almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto. Il secondo riguarda le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza elencate nell'Allegato I del decreto.

La differenza più rilevante rispetto al passato è che per le violazioni di sicurezza non serve più la reiterazione: basta l'accertamento di una delle fattispecie dell'Allegato I perché l'organo di vigilanza adotti il provvedimento. Prima occorreva dimostrare violazioni gravi e reiterate, condizione che di fatto limitava molto l'applicazione dell'istituto.

Il potere di sospensione spetta all'INL e, per gli accertamenti di propria competenza in materia di sicurezza, anche ai servizi ispettivi delle ASL. L'effetto può riguardare la parte dell'attività interessata dalle violazioni oppure l'attività dei lavoratori coinvolti, non necessariamente l'intera azienda. Si tratta di una misura cautelare e non sanzionatoria: il suo scopo è far cessare il pericolo e l'irregolarità, ed è per questo che la revoca è subordinata al ripristino delle condizioni regolari e al pagamento di somme aggiuntive, oltre alle eventuali sanzioni penali e amministrative.