La nuova lettera a dell'art. 19 descrive una sequenza precisa. Il preposto sovrintende e vigila sull'osservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali da parte dei singoli lavoratori, compreso l'uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali. Quando rileva comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti, deve intervenire per modificarli fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. Se le indicazioni non vengono attuate o l'inosservanza persiste, deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
La struttura è graduale: correzione, poi interruzione, poi comunicazione verso l'alto. Non si tratta di un potere disciplinare, che resta in capo al datore di lavoro, ma di un potere di arresto immediato finalizzato a prevenire il danno.
Pensiamo a un reparto di saldatura in cui un operatore lavora senza schermo facciale perché lo ritiene scomodo. Il capoturno deve prima richiamarlo e spiegare il rischio di radiazioni ottiche e proiezione di scorie; se l'operatore riprende a lavorare senza protezione, deve fermarlo e informare il responsabile di reparto. Il punto critico è la tracciabilità: senza una registrazione dell'intervento, in caso di infortunio sarà difficile dimostrare che la vigilanza è stata esercitata. L'RSPP può proporre un modulo snello, anche digitale, con data, lavoratore, comportamento rilevato, indicazione fornita ed eventuale interruzione, da trasmettere al dirigente di riferimento.