Aggiornamento RSPP · Blocco 1/10 (0–4 h) · Slide 16/50

Art. 19, lett. f-bis: attrezzature carenti e condizioni di pericolo

La lettera f-bis, aggiunta dalla L. 215/2021, estende il potere di intervento del preposto dalle persone alle cose. In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, il preposto deve, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e comunque segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

La norma riguarda situazioni molto frequenti: un carroponte con il finecorsa di sollevamento che non interviene, una catena di imbracatura con maglie deformate, un carrello elevatore con il clacson guasto, una perdita d'olio sul pavimento lungo una via di transito. In tutti questi casi il preposto non deve attendere l'autorizzazione del superiore per fermare l'uso dell'attrezzatura: il potere gli è attribuito direttamente dalla legge.

Due precisazioni sono utili. La prima: l'avverbio temporaneamente indica che l'interruzione dura fino a quando chi ha i poteri di spesa e di organizzazione non adotta una soluzione, per esempio la riparazione o la sostituzione. La seconda: la segnalazione è comunque obbligatoria, anche quando l'interruzione non appare necessaria. L'RSPP dovrebbe aiutare l'azienda a collegare questa segnalazione al sistema di manutenzione, con un cartellino di fuori servizio, il blocco dell'attrezzatura e un ordine di lavoro numerato, evitando che la segnalazione si perda in una telefonata o in un messaggio informale.