Aggiornamento RSPP · Blocco 1/10 (0–4 h) · Slide 20/50

Formazione del preposto: presenza e aggiornamento biennale

L'art. 37, comma 7-ter, introdotto dalla L. 215/2021, prevede che le attività formative per il preposto siano svolte interamente con modalità in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale, e comunque ogni qualvolta sia reso necessario dall'evoluzione dei rischi o dall'insorgenza di nuovi rischi. Per il preposto, quindi, l'aggiornamento non è più quinquennale come per i lavoratori.

La scelta della presenza è motivata dalla natura della formazione: insegnare a intervenire su un comportamento scorretto, a gestire un collega che rifiuta un'indicazione, a decidere quando fermare una macchina, richiede esercitazioni, casi e confronto diretto che l'apprendimento a distanza asincrono non garantisce. L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha poi definito durata e contenuti del corso, con particolare attenzione alla vigilanza e alle tecniche di comunicazione; i dettagli sono trattati nel blocco dedicato all'Accordo.

Sul piano gestionale, il passaggio al biennio significa che un'azienda con trenta preposti deve programmare ogni anno l'aggiornamento di circa metà di loro. L'RSPP può inserire le scadenze nello scadenzario della formazione, collegandole alla lettera di individuazione: un preposto con formazione scaduta resta preposto e mantiene gli obblighi, ma l'azienda è inadempiente e l'eventuale difesa in caso di infortunio ne risulta indebolita. Utile anche far coincidere l'aggiornamento con l'analisi degli eventi dell'ultimo biennio, per renderlo concreto.