Le violazioni degli obblighi del preposto sono sanzionate dall'art. 56 con pene contravvenzionali alternative, arresto o ammenda, e la L. 215/2021 ha aggiornato il quadro sanzionatorio in coerenza con i nuovi doveri. Gli importi delle ammende del Testo Unico sono inoltre soggetti a rivalutazione periodica, per cui è sempre opportuno consultare la versione aggiornata prima di citarli in un documento o in un corso.
Più rilevante della sanzione contravvenzionale è l'effetto sul piano della responsabilità per l'evento. Avendo oggi un potere-dovere di interruzione espressamente scritto nella legge, il preposto che assiste a un comportamento pericoloso senza intervenire difficilmente potrà sostenere di non avere avuto i poteri per impedirlo. Allo stesso tempo, il datore di lavoro che non individua il preposto, non lo forma o non gli fornisce strumenti e autorità per intervenire, vede aggravata la propria posizione, perché l'organizzazione della vigilanza è un suo compito.
Un errore da evitare è pensare che la formalizzazione del preposto trasferisca su di lui la responsabilità dei vertici. Il preposto vigila sull'attuazione di misure che altri devono predisporre: se il riparo di una macchina manca perché la direzione non ha mai autorizzato la spesa, la responsabilità principale resta in capo a chi aveva il potere di decidere. Il RSPP, nel redigere procedure e lettere, dovrebbe evitare formule che attribuiscono al preposto compiti di spesa o di riprogettazione che non gli competono, e che rischiano solo di creare confusione sui ruoli.