Il DL 48/2023, convertito dalla L. 85/2023, contiene un articolo dedicato alla salute e sicurezza che interviene su alcuni punti di attrito emersi nella pratica. Il primo riguarda la nomina del medico competente: l'art. 18 è stato integrato precisando che il datore di lavoro nomina il medico competente per la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi dell'art. 28. In questo modo la valutazione stessa diventa la base per decidere se serve la sorveglianza sanitaria, anche oltre i casi elencati in modo esplicito nei titoli specifici.
Il secondo punto riguarda la continuità delle informazioni sanitarie. All'art. 25 è stato aggiunto l'obbligo per il medico competente, in occasione delle visite di assunzione, di richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e di tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità. È una misura pensata per i lavoratori che cambiano spesso impresa, come avviene nella somministrazione o in edilizia.
Per l'RSPP la novità rafforza la necessità di un dialogo stretto con il medico competente durante la valutazione: se l'analisi evidenzia un rischio non coperto da norme specifiche, per esempio posture prolungate in un reparto di assemblaggio o lavoro notturno in un magazzino, il DVR deve motivare la scelta di attivare o non attivare la sorveglianza, e il protocollo sanitario deve essere coerente con quanto scritto, evitando sia visite superflue sia lacune di tutela.