Aggiornamento RSPP · Blocco 1/10 (0–4 h) · Slide 29/50

Art. 73, comma 4-bis: il datore di lavoro che usa le attrezzature

Un'altra modifica del DL 48/2023 colma una lacuna che riguardava soprattutto le piccole imprese. L'art. 73 obbligava già il datore di lavoro a formare e addestrare i lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari. Mancava però una regola esplicita per il caso, frequentissimo, in cui sia lo stesso datore di lavoro a utilizzare l'attrezzatura.

Il nuovo comma 4-bis stabilisce che il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico, al fine di garantirne l'utilizzo in modo idoneo e sicuro. Il titolare di un'impresa edile che manovra personalmente la gru a torre, l'artigiano che guida il carrello elevatore nel proprio capannone, il socio di una piccola azienda agricola che usa il trattore non sono quindi esentati dalla formazione richiesta ai propri dipendenti.

Nella pratica il RSPP deve censire non solo i lavoratori, ma tutte le persone che usano le attrezzature soggette ad abilitazione, inclusi titolari, soci e familiari collaboratori, e verificare per ciascuno attestati e scadenze di aggiornamento. Un caso tipico è il datore di lavoro che usa saltuariamente una piattaforma di lavoro elevabile noleggiata per piccoli interventi sulle coperture: la saltuarietà non esonera dall'obbligo, e il contratto di noleggio a freddo non trasferisce al noleggiatore la verifica della competenza dell'utilizzatore.