Il DM 3 settembre 2021 introduce un percorso semplificato per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, chiamato comunemente minicodice. Per rientrarvi un luogo di lavoro deve essere ubicato in un'attività non soggetta ai controlli dei Vigili del fuoco e non dotata di una specifica regola tecnica verticale, e deve rispettare contemporaneamente una serie di condizioni: affollamento complessivo non superiore a 100 occupanti, superficie lorda complessiva non superiore a 1000 metri quadrati, piani collocati a quota compresa tra meno 5 e 24 metri, assenza di depositi o lavorazioni di materiali combustibili in quantità significative, di sostanze o miscele pericolose in quantità significative e di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
Basta che una sola condizione non sia rispettata perché il minicodice non sia applicabile. Un ufficio professionale di 400 metri quadrati al terzo piano di un condominio vi rientra quasi sempre; una falegnameria di 800 metri quadrati con deposito di pannelli e reparto verniciatura no, perché tratta materiali combustibili e svolge lavorazioni pericolose, anche se non è attività soggetta.
L'errore più frequente è considerare automaticamente a basso rischio tutto ciò che non è soggetto ai controlli dei Vigili del fuoco. La verifica va fatta condizione per condizione e documentata nella valutazione del rischio incendio, che resta parte integrante del DVR. Il RSPP deve motivare la quantità di materiale combustibile ritenuta non significativa, preferibilmente con dati sul carico d'incendio o sulle quantità realmente stoccate.