Il DM 2 settembre 2021 stabilisce che il datore di lavoro adotta misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza commisurate alla valutazione del rischio. La redazione di un piano di emergenza per iscritto è richiesta in tre situazioni: luoghi di lavoro in cui sono occupati almeno 10 lavoratori, luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone indipendentemente dal numero dei lavoratori, luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al DPR 151/2011, cioè nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco.
Negli altri casi il datore di lavoro non è esonerato da tutto: deve comunque adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, riportate nel documento di valutazione dei rischi. Un negozio con quattro dipendenti e affluenza contenuta deve quindi aver stabilito chi chiama i soccorsi, chi controlla l'esodo dei clienti e dove si trova il punto di raccolta, anche senza un piano formalizzato.
Il decreto chiede inoltre esercitazioni antincendio almeno annuali per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento, oltre alla gestione della sicurezza in esercizio con controlli periodici su vie d'esodo, presidi e attività a rischio. Un errore comune è considerare l'esercitazione come la sola prova di evacuazione cronometrata: l'esercitazione deve servire a verificare il piano, coinvolgendo anche lavoratori dei turni notturni, ditte esterne presenti stabilmente e persone con esigenze particolari, e i suoi esiti devono tradursi in correzioni del piano.