Il nuovo art. 27 impone il possesso della patente alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili definiti dall'art. 89, comma 1, lettera a. Il riferimento non è all'iscrizione al settore edile, ma all'attività svolta: un'impresa impiantistica che installa un impianto elettrico in un capannone in costruzione, un serramentista che posa infissi in un cantiere di ristrutturazione o un lavoratore autonomo che esegue impermeabilizzazioni devono possederla, anche se il loro contratto collettivo non è quello dell'edilizia.
Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come il fornitore di calcestruzzo che consegna il materiale senza eseguire lavorazioni o il progettista e il coordinatore per la sicurezza. Sono escluse anche le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, per le quali il sistema di qualificazione per i lavori pubblici è considerato sufficiente. Per le imprese stabilite in altri Stati membri è previsto il riconoscimento di documenti equivalenti.
Per un RSPP che opera presso un committente industriale la questione è rilevante: quando nello stabilimento si apre un cantiere ai sensi del Titolo IV, per esempio per il rifacimento di una copertura o la costruzione di un nuovo reparto, le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi devono essere in possesso della patente. La distinzione tra cantiere e semplice manutenzione ordinaria va quindi valutata caso per caso, perché da essa dipende l'obbligo.