Aggiornamento RSPP · Blocco 2/10 (4–8 h) · Slide 3/50

Le figure coperte e quelle rimaste fuori dal perimetro

Il perimetro dell'Accordo comprende lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, datori di lavoro che svolgono i compiti del servizio di prevenzione e protezione, RSPP e ASPP, coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, operatori di attrezzature per cui l'articolo 73, comma 5, richiede una specifica abilitazione e lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. È questa la vera estensione rispetto al passato: figure prima disciplinate da testi diversi, o da nessun accordo, ricadono ora sotto regole comuni.

Restano invece regolate dalle proprie fonti alcune formazioni che il RSPP gestisce ogni giorno. Gli addetti antincendio seguono il DM 2 settembre 2021, gli addetti al primo soccorso il DM 388/2003, gli RLS l'articolo 37, commi 10 e 11, e la contrattazione collettiva, i lavoratori che operano su impianti elettrici le norme CEI 11-27, il personale di ditte che effettuano montaggio di ponteggi l'Allegato XXI del D.Lgs. 81/08.

Nel piano formativo aziendale questa distinzione va resa visibile, perché cambiano soggetti abilitati, durate e verifiche. Una matrice per mansione che metta nella stessa colonna corso preposto e addetto antincendio rischia di applicare ai secondi regole che non li riguardano, o peggio di trascurare per i primi vincoli come la periodicità biennale. Il consiglio pratico è indicare accanto a ogni corso la fonte normativa che lo disciplina. Lo stesso vale per i corsi su gas tossici o sostanze specifiche, regolati da norme di settore proprie.